1. All'articolo 326 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Se il fatto di cui al primo comma riguarda intercettazioni di comunicazioni o di conversazioni o il loro contenuto si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni»;
b) dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
«Se il fatto di cui al terzo comma riguarda le ipotesi di cui al secondo comma, si applica la reclusione fino a due anni.
Il giudice, o il pubblico ministero, il quale, fuori del caso previsto dall'articolo 271, comma 3, del codice di procedura penale, omettendo di disporre la distruzione della documentazione relativa ai risultati dell'intercettazione di conversazioni o comunicazioni
2. Dopo l'articolo 617-sexies del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 617-septies. - (Rivelazione del contenuto di conversazioni e comunicazioni intercettate nel procedimento penale). - Chiunque, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 326, rivela indebitamente il contenuto di conversazioni o comunicazioni intercettate e coperte dal segreto, delle quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio, servizio o qualità in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Se l'agevolazione è soltanto colposa, la pena è della reclusione fino ad un anno.
La pena prevista dal primo comma si applica anche a chi abusivamente prende diretta cognizione delle conversazioni o comunicazioni intercettate coperte dal segreto».
3. All'articolo 684 del codice penale, le parole: «o con l'ammenda da lire centomila a cinquecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 5.000».